1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a promuovere e ad attuare il principio del merito nel mercato del lavoro, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) detassazione e decontribuzione dei premi di produttività aziendali da finanziare con l'abolizione di tutti gli incentivi destinati alle imprese e riconosciuti mediante processi di valutazione o selezione pubblica;
b) detassazione e decontribuzione dei compensi per le invenzioni e le opere dell'ingegno;
c) introduzione, tra le causali di recesso dal rapporto di lavoro, dello scarso rendimento e previsione di un meccanismo sanzionatorio di natura esclusivamente risarcitoria in caso di illegittimità del licenziamento intimato sulla base di tale causale;
d) nullità di tutte le clausole legali e contrattuali che prevedono aumenti retributivi e di carriera legati all'anzianità di servizio e alla sola presenza sul lavoro;
e) eliminazione del divieto di sotto-inqudramento in presenza di prolungato scarso rendimento;
f) possibilità di derogare al principio di irriducibilità della retribuzione in presenza di prolungato scarso rendimento;
g) ampliamento della nozione di mansioni equivalenti;
h) istituzione di un credito d'imposta per le assunzioni realizzate mediante procedure selettive trasparenti, realizzate avvalendosi di mediatori professionali, pubblici o privati;
i) obbligo di trasparenza per tutte le nomine di amministratori e dirigenti di società di diritto privato con capitale pubblico, da attuare anche mediante procedure di selezione trasparenti, e pubblicità dei compensi.